Genti d'arme della Repubblica di Venezia

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suddetto a ducati ottanta al mese, por la qual sovvenzione sarà obbligato presentar idonea et sufficiente piegiaria da ossore approbata giusto al praticato. Sarà concesso termine all’ ammasso suddetto mesi due prossimi et bavera per piazza d’ armi la città di Treviso por suo maggior comodo. Haverà facoltà esso condottiero di nominare gli officiali subalterni da essere approbati dai pubblici rappresentanti e li trombetti con la paga di soldato da essere compresi nel numero dolii cinquanta e di rimetter due soggetti con la paga et ordine di banca di semplice soldato, con obbligo di presentarli montati in campo alToocorrenze del bisogno. L’armi da offesa o difesa le saranno somministrate dal Pubblico a stima e dovendole restituire, sarà in obbligo di consegnarle aggiustate et in caso si perdessero, doverà pagarle per un terzo meno della stima et perdendosi in Catione di guerra, gli saranno bonificate, previe fedi legali di tal perdita. Per li cavalli poi che morissero in Catione come sopra, autenticate le morti dei medesimi, saranno bonificati ducati cinquanta per cadauno, purché no segua immediata la rimonta o pure dal Provveditor Generale et in tutto conforme al praticato dal 1(345, sia 1(349. Non doverà esso condottiero o altri condottieri di genti d’arme esser comandati che dal Provveditor General, General in capite o General della cavalleria. Quare auctoritate supradicti Consi li j mandamus vobis ut ita adsequi debeatis. Datae in Nostro Ducali Palatio, dio decima quarta maij. Indictione nona MDCCJ. Marim Ant.° di Neo.» Seg. D’altra simile in carta pecora o segnata col S. Marco in piombo, esistente presso 1' ili.ino Signor Conte Fulvio do Porzia Condottiero di Genti d’arme, io Simon Nascimbeni di T. A. N. P. in Porzia bo fedelmente copiato et in fede etc.