Anali Pravnog fakulteta u Beogradu

potere della Serbia, slato potente in retroterra, per 11 quale rappresentava 1' uscita naturale al mare. In quel periodo la fonte fondamentale del diritto comunale era lo Statute della cilia. Lo Statute e conservatp in manoscritti e in versione veneziana nell' edizione stampala nell' aimo 1616. E scritto in lingua latina e comprende 532 articoli. di cui il prime e datato all'anno 1301. Lo Statute, con le sue disposizioni, entra in quasi tutti i setter! della vita giuridica, non regolandoue pero nessuno completamente. II numero prevalente riguarda Г ordinamento amministrativo della vita pubblica del commie, il che e del tutto comprensibile per Героса in cui fu costiluito. La sfera della vita privata della citta e regolata dalle prescrizioni stalutarie solo in frammenti. Alcuni settori sono rimasti quasi completamente non regolati, mentre tutta una gamma degli istituti giuridici applicata nella pratica di ogni giomo di quell' epoca non e neanche menzionata ncllo Statute. Le prescrizioni stalutarie non sono sistematizzate ne per contenuto ne per ordine cronologico. Infatti lo Statute rappresenta un complesso di leggi che erano costituite in base a situazioni e bisogni concreti. Per il loro carattere, le nonne stalutarie sono piultosto di nalura d' inlervento; infatti, lo scopo della maggiorauza delle medesime era di rompere con il regolamento consuetudinario precedente. Anche I'uso del diritto consuetudinario era permesso nei casi dell' esistenza di lacuna giuridica nello Statuto. Le regole stalutarie, nell' ambito concettuale del diritto romano, erano combinale con certe consuetudini giuridiche che erano 1' espressione delle locali particolarita cittadine. Nello statuto ci sono anche cerli element! del diritto slave e le tracce del diritto bizantino, tutti riconoscibili ehiaramente. La vera immagine della vita giuridica di ogni giomo della citta di Cattaro nel Trecento non si puo avere soltanto in base delle prescrizioni stalutarie. Questo e possibile solo col materiale d' archivio conservato nei numerosi libri notarili del comune, in cui ci sono document! di carattere pubblico giuridico e private giuridico. Dopo aver analizzato i documenli del Trecento sulla messa in pratica dello Statuto, conservati in tre libri notarili, si e venuti alia conclusione che si puo sostenere con certezza che le prescrizioni stalutarie erano rispettate nella vita di ogni giomo. Le autorita comunali, in tutte le istanze, insistevano sulla stretta applicazione dello Statuto, il che non era sempre il caso, soprattutto nel Trecento, quando e'erano delle elusioni dello stesso, e delle inosservanze dirette delle prescrizioni stalutarie. La ragione di questo sara stata senz'altro e soprattutto la pratica consuetudinaria anteriore, molto presente e profondamente inveterata, del regolamento del rapporti giuridico-privati, e anche il fatto che proprio percio non si potesse rompere radicalmente con quella pratica, senza nessun errore di natura materiale giuridica o formale giuridica. Nella pratica contrattuale giuridica del Trecento, oltre alio Statute, era applicato anche il diritto consuetudinario. Ci sono numerosi document! dell'

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Ncvenka Bogojcvic-Glusccvic, Prcscrizioni statutarie c pratica giuridica (sir. 410^428)