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le islituzioni che sparivano, indicando cosi la rottura con Г ereditato modo di riflessione, nella pratica giuridica del Trecento i giudici ~si appoggiavano" al diritto consnetudinario, come lo troviamo citato nelF articolo 37 dello Statute. Alla vilalita del diritto consnetudinario e alia sua applicazione anche tanti anni dopo I'emanazione dello Statute, fa riferimento anche il dato die il diritto consuetudinario era usato nel lavoro delle Corti d' Appello alia fine del Trecento e nel Quattrocento 26 . 6. Il maleriale d' archivio conservato indica che in pratica le prescrizioni erano applicate, ma che venivano applicate anche le consuetudini come fonte del diritto. Nella maggior parte dei document! e delle controversie giuridiche c' e la clausola che la controversia e stata risolta secondo le prescrizioni statutarie e le consuetudini della citta, oppure che il documento e state fatlo in concordia con la Legge e con lo Statute - secundum statuta et leges civitatis Cathari. I piu numerosi di tutti i documenti conservati sono senz' altro i documenti sulla realizzazione del pegno come assicurazione reale delle obbligazioni e quelli sulla realizzazione della garanzia come assicurazioue personale delle obbligazioni, poi i documenti sui contralti conclusi di compravendila, ma anche varie controversie sulla propriety, le question! che riguardauo il regime dotale e le disposizioni testamentarie. 6.1. Ogni documento sul pegno dei beni o un' eventuale controversia giuridica fatta sulf esecuzione del pegno contiene 1' indicazione che, conformemente alle prescrizioni dello Statute, bisogna riscuotere il debito dalla totality dei beni del debitore 27 . Infatti, c' era la possibility statutaria d' introdurre una specie d' ipoteca generale sui beni del debitore, come un mezzo comune per assicurare 1' adempimento delle obbligazioni statutarie, indicate nei documenti dalla clausola „super me et omnia bona mea“ 28

26 I. Sindik, op. cil. pag. 110; S. Mijuskovic, I testi delle sentenze d' appello dei Collegi di Padova. Vicenza, Verona e Treviso su ricorsi da Cattaro , Atti del II Congrcsso intemazionale della Societa Italiana di Sloria del diritto, Firenze MCMLXXI.

27 Slat. Calk., cap. 81, Dc rebus pignoratis; cap. 264, Dc venditone pignorum; cap. 268, Dc rebus ad certum terminum remanenlibus in venditione, qua sunt alijs obligata.

28 Per esempio, in Monumenta Calarensia , vol. 1, JAZU, Zagreb 1951 (nel testo seguente: SN I) i documenti numcro 456, 16. XI 1327; doc. 446, 3. XI 1327; doc, 447, 3, XI 1327; doc, 448, 3. XI 1327; doc. 449, 13. Xt 1327, doc. 50, 3. XI 1327; doc. 451, 3. XI 1327; doc. 509, 3. IV 1330; doc. 497, 25. XII 1327; doc. 498, 15. X 1327; doc. 530, 17. V 1330; doc. 531, 16. IV 1330; doc. 531, 16. IV 1220; doc. 504, 11. 11 1330; doc. 510, 3. IV 1330; doc. 1038, 10. VIII 1332; doc. 1080, 10. IV 1333; doc. 10, 21. VI 1326; Druga hjiga kotorskih notara, godina 1329,1332-1337, Zagreb 1981 (nel testo seguente: SN II), doc. 85, 24. VTII 1332; doc, 87, 26. VIII 1332, doc. 519, 17. 1 1333; doc. 547, 25. VII 1334; doc. 1007, 16. IV 1329; doc. 1038, 15, 111 1336; doc. 1039, 15. 11l 1336; doc. 1044, 10. VI 1336; doc. 1029, 15. 11l 1336; doc. 1030, 15. 11l 1336; doc. 976, 29. I 1326; doc. 1013, 13. IV 1336; doc, 1100, 5. IV 1337; doc. 1097, 5. IV 1337; doc. 1063, 2, X 1336; doc. 1052, 12. VIII 1336; doc. 1054, 13. VIII 1336; doc. 1057, 15. VIII 1336; doc. 944, 25. VIII 1335;lstorijski arhiv Kotor, Archivio storico di Cattaro, Acta notarilia, vol. 11l ( 1392-1401), Atti giuridico-notarili, lib. 11l ( nel testo seguente: SN III), pag. 323, doc. 1, 20. VIII 1396; pag. 618, doc. I, 13, XI 1398; pag. 663, doc. 1, 20. IV 1399; pag. 660, doc. 1, 14. IV 1399; pag. 607, doc. 1, 17. IX 1398; pag. 278, doc 3, 26. 11l 1395; pag. 421, doc. 2, 18. HI 1396. c una seric di altri.

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Nevcnka Bogojcvic-Glusccvic, Prcscrizioni statutarie c pratica giuridica (str. 410 —428)