Genti d'arme della Repubblica di Venezia

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Dalle questioni criminali erano liberati con ogni prestezza, non potevano essere arrestati per debiti e, qualora ciò tosse avvenuto, il savio alla scrittura avova autorità di farli rilasciare immediatamente. Si cercava inoltre con ogni mezzo di alleviare il dispendio delle genti d’arme, stabilendo die mentre queste erano in guarnigione a Verona e a Padova, i rettori dovessero limitare il prezzo delle biade da cavalli, fieni e paglie nel modo che sarebbe parso loro più onesto. L’uomo d’arme servito che avesse dieci anni continui, poteva farsi cancellare dai ruoli e, andando in congedo dopo venticinque, aveva diritto ad una conveniente pensione. Parimenti ritirandosi dopo un decennio, godeva del privilegio di portare armi d’offesa e difesa in vita sua con un servitore. Per il condottiero la licenza dell’arma s’intendeva concessa a tre persone oltre la sua e se invece di due cavalli d’obbligo, no presentava quattro, poteva far portar armi a due persone per ciascun Era finalmente comminata la multa di cinquanta ducati a quel rettore che facesse dar corda o sostenesse in prigione un uomo d’arme privilegiato. Nel regolamento di cui abbiamo riferito i punti salienti, a proposito delle paghe e rassegne si reca il numero di quattordici bande d’armi: ecco ora il quadro

(!) Circa la licenza di porto d’ arme vedasi anche i doc. 21 e 26.