Genti d'arme della Repubblica di Venezia

capitani, i quali erano tenuti a fare le debite relazioni alia Signoria^). Si fissava anche una nonna di precedenza da seguirsi nelle mostre suddette. Sorgevano infatti non di rado litigi in proposito: onde il senato, a togliere questo inconveniente, disponeva «he, negli esercizi e noi mettere lo squadrone insieme, si badasse che i condottieri che avevano più uomini d’arme in condotta precedessero quelli che ne avevano meno: che a condotte pari, si procedesse per ordine di età e che in ogni caso la banda grande, con l’ insegna di San Marco protettore di Venezia., dovesse tenere il luogo principale( 2 ). Venendo ai privilegi concessi alle genti d’arme e ai condottieri ecco quanto la citata regolatione prescriveva. A ciascun uomo d’arme era data «esentioue del viver suo, d’ un servitore e due cavalli di stara otto tormento, di carra uno di vino di mastelli dodici: di stara cinquanta venetiani di biava da cavallo: di carra sei feno et di altrettanti di paglia. Et se per li dati ari fosse loro ingiustamente data molestia, siano obbligati a reffar li homini d’arme di tutte le spese»( 3 ). Nessun impedimento poteva esser fatto a detti « huomeni d’ arme nell’ entrar et uscir della città et ciascun altro luogo, nè dovevano pagar ponti, nè porte, nè per loro servitori o scolte di loro uso».

(*) Documenti n. 10, 19, 20, '29, 33, 36 e 37. Per le questioni di precedenza vedasi anche il cap. VII. ( 3 ) Doc. n. 54.

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