Genti d'arme della Repubblica di Venezia

5

cavalieri, essi vennero chiamati anche semplicemente lancio, così come da altre parti dell’armatura si ebbero i nomi di elmi, barbute, corazze, ecc. Nella milizia veneta durante il secolo XV la lancia variò da tre a quattro cavalli (’), ma la riforma avvenuta nei primi anni del successivo la ridusse definitivamente a tre ossia: «el capo di lanza (“) bardado con la sua testiera e lui |il cavaliere] armato d’armi bianche: sopra il primo piato il saccomano armato alla leggiera, sopra il secondo il famiglio secondo il solito » ( d ). Questi guerrieri erano reclutati quasi sempre fra gl'italiani, di ehi che variava assai, poiché accanto al soldato quadrilustre appena trovavamo chi raggiungeva i settanta e più anni ('). Circa la condizione però i regolamenti prescrivevano che I’uomo d’arme fosse civilmente notato, che non pur lui, ma neanche il padre avesse esercitato arte meccanica, che fosse immune da note d’infamia e che presentasse V importare dell’estimo suo e cioè una rendita annua di almeno duecento ducati (°).

(!) Non mancano esempi anche di cinque cavalli. Sonato Terra, reg. XXI c. 28. 1496. - Nel 1501, 17 novembre. In Sonato. Ch’d sia remesso el quarto cavallo allo genti d’ arnie cioè ol rnneiv et debbi mostrar solum ol capi» do lanza, primo et secondo piatto. Cod. 1213. Ital., classe VII , Bibl. Marciana. ( 2 ) Cioè il cavallo dell’ uomo d’ armo. ( 3 ) Ardi, di Stato in Vonozia. Senato Terra. Rcg. 21, c. 32. Vedasi anche: Sanuto: I Diari, voi. 27, col. 483 e sogg. Ma nel Sanato la parto è stampata con qualche errore; a questo punto c’è per os. cavallo bastardo invece che bardato. ( 4 ) Ardi, detto. Sonato Terra. Reg. 85. Doc. 19 agosto 1547; per quanto la parto 80 die. 1536 ponesse il limito a sessant’anni. ( 5 ) Regolatione ei privilegi delle genti d’arme. Venezia, Rampazzetto, 1592.