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stioni di questa problematica. Un po' piii dettagliatamente rispetto agli altri islituti sono trattati la conservazione e le limitazioni del diritto di proprieta in citta e nei press! della cilia. 6.3. a. II legislalore cattarino a due riprese nel Trecento ha regolato le question! riguardanti la conservazione dei beui immobili. La prima disposizione, De possessio possessa duorum annofum non respondenda, e datata all' anno 1324 39 . II motive della sua emanazione erano question! non regolate sulla proprieta e sugli altri rapporti reali giuridici riguardanti i beni immobili all' inizio del Trecento. I problem!, nella pratica di ogni giomo, erano creati soprattutto da quegli individui die tenevano i beni immobili fin dai tempi pin reraoti, e „rifmtavano di rispondere alia citazione in giudizio quando le altre persone chiedevano die loro restituissero quei beni immobili 11 . Percio, con questa disposizione era prescribe die „ogni cittadino o straniero die riteuga di avere un diritto ai beni immobili in possessione di un' altra persona sul territorio del comune, puo' cliedere quel suo diritto per via di giustizia al tennine di due anui dall' emanazione di questa disposizione 11 . Dopo la scadenza di questo tennine, le persone interessate non possono chiedere niente su quest! beni immobili, e quelli die li possiedono non devono rispondere alle richeste di queste persone. La questione del diritto di proprieta cosi era cousiderata risolta. I detentori dei beni immobili potevano utilizzarli senza disturb! se nessuno, al tennine previsto, gli avesse fatto querela. II detentore e diventato cosi „versus possessor 11 , doe il proprietario nel senso del diritto romano postclassico e medievale, dunque nel senso dell' esercizio del pieno potere riconosciuto e protetto dall' ordinamento giuridico, die per il suo contenulo non e severamente separate dal possesso 40 . Le controversie giuridiche indicano il rispetto di questa disposizione nella pratica di ogni giomo. In base alia prescrizione dall' anno 1325 viene pronunziata la sentenza nella controversia tra Rada, vedova di Mate Kimin, come accusatrice, e Rada, vedova di Cema Gigin, come convenuta. L' accusatrice si e rivolta alia Corte, il 22 marzo 1322, perche la convenuta non ha risposto alia sua richiesta di pennetterle la prelazione dell' orto die suo marito, per un debito di dieci perperi, aveva dato in pegno agli antenati del marito della convenuta ancora nell' anno 1284. L' accusata, nella sua difesa, fa obiezione che „secondo lo Statute ha il diritto di non rispondere all' accusatrice perche e scaduto il tennine di due anni" in cui 1' accusatrice avrebbe potuto presentare una tale richesta. Dopo la scadenza del tennine, non ha piii il diritto di molestarla 11 . La Corte accolse il reclamo della convenuta 41 . Andie il processo condotto il 15 aprile 1332 indica Г applicazione di questa prescrizione. L' accusatore lakov, nipote della defunta Draga Tomin, ha fatto causa a Margareta, vedova di Toma Pavlov, „perche questa

39 Stat. Calh., cap. 265.

40 Comp. A. Fertile, op. cit., pag. 82-94; L. Margctic, Srednjevjekovno hrvatsko pravo. Rijeka 1980, pag. 33.

41 SN I, doc, 1059.

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Ncvcnka Bogojcvic-Glusccvic, Prcscrizioni slalularic c pratica giuridica (str. 410—428)