Genti d'arme della Repubblica di Venezia

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obbedire se non ai rappresentanti del serenissimo principe, a lato del quale sedevano andando in collegio e dalle pretensioni, anche nella guerra degli uscocclii, non cessarono che quando il senato nominò loro governatore generale il principe Luigi d 1 Este ossia il fiore dei cavalieri^). In occasione della guerra suddetta gii stipendi degli uomini d'arme furono aumentati e date istruzioni al provveditore, perchè si usasse ogni diligenza nel curar gli ammalati e conservare i sani, nel soddisfare ai bisogni dei soldati, nell’ impedire che venissero maltrattati dai capi e via via ( 2 ).

hanno di precedenza li conti di quel luogo, sia trovato quell’opportuno espediente che può essere bastante a conservavo una continua quiete et mutua benevolentia fra essi conti, però Tenderà parte che sia dechiarito che, nella giuri sditiono de Torti a debba sempre ognuno d’ossi conti, che sarà di maggiore età, precederò alli altri dì età minoro, dovendosi poi fuori della giurisditioue quanto dai conduttori nostri et altri graduati della Signoria nostra osservarsi nella precedenza Tordinario ». Dio diete «Che essendo che li conti di Porti a per Tamministrationo della loro giurisditioue non solo del più vecchio della loro famiglia in giudice di appellatici! dal civile in vita sua, ma da un altro ancora pur della loro famiglia in giudice dì appellatimi al criminal por un anno, sia deliberato elio dal conte Fulvio, eonduttier nostro di genti d’arme, sia dato alli sopradieti dui sempre il luogo mentre starano in quel carico, precedendo nel resto a tutti li altri conti di Portìa che non bave rane grado maggiore dalla Signoria nostra, come conviene al carico ch’esso conto Fulvio al presente tiene di conduttiere principale o sempre stimato». (Arch. di Stato in Venezia, Sonato Secreta, rog. 89, pag. 121). ( 1 ) Ardi, di Stato in Venezia - Senato Secreta, reg. 105, c. 210. ( 2 ) Id. id. - licg, 106, c. 108. «Nello stesse genti d’arme so qualche vecchio malcontento di stare al campo richiedesse licenza eoi mettere sustituto sufficiente in luogo suo et lasciargli arme e cavallo da essergli pagato dal suo sostituto, volemo che possiate concedergliela, purché non pregiudichi o ritardi punto il nostro servitio ».