Genti d'arme della Repubblica di Venezia

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giorni, essere del tutto necessaria la regolatone delle genti d’arme trattenute con eccessiva sposa et senza alcun frutto et speranza di buon servitio dalla repubblica nostra. Però l’anderà parte che tutte esse genti d’ arnie siano regolate, pagate et licenziate; dovendosi far quanto prima la provvisione del denaro necessario per la sodisfattione dei loro avanzi da esser mandata al provveditore generale in terra ferma per l’effetto predetto. Dovendo però il celiatemi generai, li condottieri delle quattordici bande di esse genti d’arme et il governator della banda grande rimanere colli medesimi loro titoli, prerogative et stipendio che hanno al presente. Con obbligo ad essi condottieri et governatore, quando siano chiamati dal provveditor nostro generale in terra ferma, di doverlo assistere et di far ad ogni richiesta et deliberatione di questo consiglio una compagnia di cinquanta corazze da esser cresciuta fino a cento, secondo le occorrenze, con quelli ordini et assignamenti die all 1 bora sarà dichiarato dal medesimo consiglio. Et essendo alcuno di essi adoperato in qualche governo, haver debba per il tempo di quel servitio l’augumento di stipendio che pur da questo consiglio si conoscerà convenire. Et quando nell’avvenire venga occasione di vacanza di alcuna di queste bande, riguardo particolarmente dovrà haversi di conferirlo a soggetti che siano per loro stessi atti al comando, ovvero volendosi honorar la memoria di qualche soggetto degno et meritevole, conferendole ai figlioli o nepoti di età non matura o che havessero altro impedimento, siano tenuti a nominare un luogotenente di esperienza, ohe habiti nello stato, debba approbarsi da questo consiglio et habbia quella attitudine che conviene al governo et al comando della compagnia » l 1). In una seconda deliberazione, presa nello stesso giorno 1° agosto 1622, il senato, richiamandosi ancora

( l ) Arch. di Stato in Venezia - Senato Secreta - R. 120, c. 243.