Genti d'arme della Repubblica di Venezia

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in servitio. Con la esentiono, così in servitio come fuori, per la metà a punto di quello che godono gli huomini d’arme per li viveri loro et dei cavalli et con tutti li privilegi et tasse che bora godono et si concedono agli stessi huomeni d'arme». Si conformano al collateral generale, ai condottieri delle 14 bande e al governatore della banda grande titoli, prerogative e stipendi come nella prima deliberazione citata, aggiungendo che qualora i condottieri o governatore predetti dovessero uscire con la compagnia unita delle 50 o delle 100 corazze, « Imbibano oltre la provisione che lor devo continuare come condottieri de lanze, accrescimento in ragione do ducati 500 airanno a proporzione del tempo che staranno in dotto servitio ». Quanto agli ufficiali, luogotenente cioè ed alfiere, si disponeva che avessero la paga solita degli ufficiali di corazze di quaranta ducati al mese cadauno, ma in tempo di pace, stando alle caso loro, solo la metà dello stipendio. In ogni tempo dovevano avere altresì lo esenzioni die godevano gli ufficiali di genti d'arme per i viveri loro e dei cavalli, «dovendo essi officiali esser tutti soldati di qualche esperienza, almeno di due anni di guerra ed approbarsi nel collegio nostro». Seguono altre disposizioni por il pagamento degli avanzi ai condottieri e sulla revisione delle due o tre compagnie di corazze pagate assai disutili e piene di difetti ,