Genti d'arme della Repubblica di Venezia

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Doc. 46 (Arch. detto, in copia). Lettera del co : Fulvio I rii Porcia con fa quale mostra ciò che potrebbe tornare utile alle genti d’arme per richiesta rieir Ecc.mo Almorò Nani Prov. di T. F. - 1610. Ill.mo et Eee.mo Signor et Padron Singolarissimo. Essendomi stato commesso da V. Ecc.ia 111. ma ohe io ancor debba ricordar ciò che sento, che possa essere di giovamento alle genti d’arme per obbedire alti comandi suoi, diedi : Non è dubbio elio il poco stipendio causa tutte lo difficoltà presenti, [miche sii 1* iatesso che già ebbe questa militia già deoono e centinaia d’anni sono, considerati il pretio delle armi, delti cavalli, del vestito o vitto di quei tempi a comparazione de’ presenti, vodrassi chiaro che più era la paga de quei tempi a IO ducati il mese, che non sarebbe ora al doppio. L' osservanza delle leggi nei tempi andati circa 1’ armo e privilegi loro, ora cosa cosi singolare et la -stima che sì faceva d’ essi ancora, sì clic andavano del pari la comodità del stipendio, la libertà delle armi e I’onor della persona. Ora il poco elio vale il stipendio, 1’ alteratimi del pretio di tutte le coso, la inosservanza delle leggi, il poco conto mostrato di tenere di lui talvolta, ora carcerandolo per la dilation dell’arme, ora condannandolo ancora, ha reso il soldato più bisognoso, men riguardevole c per conseguenza men onorevole ancora. Per 1’ alteratone sudetta della valuta di tutte le cose Sua Serenità ha suspesi per facilitar la vestitoti dell’ infanteria, ha ad essi cresciuto il doppio del stipendio, L’ istesso ha fatto dei cappelletti, che li dà la stessa paga che ha I’omo d’arme, ne ha V obbligo che de semplice ronzino e vive quasi sempre alla campagna. Onde si vede che il vero rimedio per ritornar queste genti d’ armi nell'antico suo stato, sarà l’accrescimento di stipendio, I’osservanza delle leggi et I’onor della persona. Manon volendo accrescerli, non trovo miglior partito che il far valere al soldato il stipendio più diesi può; avendo Sua Serenità duo quartieri in mano, potrebbe fare senza danno pubblico le infrascritte provvigioni. Comctendo nei tempi di raccolti farà provvigioni di foni, palio et biada c così convenire con pistori o fontigari di grano e per ristesse pretio poi darlo ai soldati nello fationi. Mantenerli il bendi zio della banca, nè condurre le genti d’arme nello città senza alloggio, come talora vien fatto elio più di due terzi di tal compagnia vive all’osteria con total estevminio del soldato.