Genti d'arme della Repubblica di Venezia

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cenze le Ioga;! della repubblica stabilivano ammende ( l ), che furono poi tolte con la parte 24 settembre 1002, di cui riferiamo uno squarcio, anche per mostrare la delicatezza che usava il senato coi capi di questa nobile milizia, « Restando ferme e valide le altre deliberazioni in tutte le loro parti olla presente non repugnanti, siano e s ; intendano levate le pene pecuniarie imposte alli condottieri delle bande di gente d'arme per il difetto di non aver le compagnie piene: dovendosi credere che essendo questi carichi esercitati con principal fine d' honore, per il quale sono da loro fatte spese di molta, consi dora ti one, non siano simili pene pecuniarie veramente necessarie, et che quando pure alcuno mancasse all’obbligo suo, se li conveniriano altre più proprio dimostrationi della pubblica mala soddisfattane »( 2 ). Anche le pene comminate per le infrazioni degli uomini d’anno, trattandosi d’ una milizia scelta e onorata, erano quasi sempre limitate alla ritenuta di una parte dello stipendio : solo nei casi gravi si procedeva al licenziamento ( :ì ). La giustizia del resto non ora amministrata in terameute nemmeno dal governato!* generalo. Allo Sforza O o Palla vicino, che aveva scritto per sapere dal senato quale fosse V autorità sua «nel comandar come nei castigar», si rispondeva: « E ferma intenzione della Si-

(*) Vedasi i doc. 10 e 33. ( 2 ) Archivio detto. ( ò ) Doc. n. 37.