Genti d'arme della Repubblica di Venezia

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gnor i a nostra che lei habbia quell’istessa autorità che hanno tutti li altri e cioè sia giudice delle differende che nasceranno fra i suoi soldati etiam in criminal, eccetto che nell! casi atroci, li quali debbono ossei* giudicati per li capitani delle città e terre del! 7 il Lino nostro Dominio. Essendo il governo della Signoria nostra anche sulle cose della militia differente da quello d’ogni altro Principe ( [ ), volemo che li magistrati nostri alJi quali per losco ò commessa Vad ministrat ion della giustitia continuino in quella... et se pur potesse occorrer che nel far delle mostre alcuno facesse tale inconveniente contra li ordini dati da V, S. che secondo l’ordine militare fosse conveniente darli subito castigo, volemo che in tali casi lo possa fare con partecipa ti one però do quei ministri che si troveranno presenti, affine che te cose passino con quella quiete che speriamo et desideriamo »( 2 ). Nella regolaiione del 1592 nulla è detto circa l’aumento di stipendio dei capi delle bande, mentre abbiamo potuto vedere come il senato stesso convenisse nelle spese di grande consideratione cui i capi medesimi dovevano sottostare. Queste spese erano tati che il condottiero di genti

(!) Per citare un esempio nelle milizie dello Stato romano, verso la metà del soc. XVI, si trova un vero e proprio personale giudiziario costituito di un uditore del campo e di un capitano aguzzino o bargello, il quale teneva la polizia, arrestava i disertori ed i soldati colpevoli di reati, faceva eseguire le sentenze capitali e dare la corda ai soldati. - Vedasi: Quellen und Forsehungen de. - Da Mosto: Or di nara enti militari delle soldatesche dello Stato Romano nel aee. XVI. Roma, Looscher et C. 1903. Estr. p. 11. ( 2 ) Sonato. - Condottieri, busta 7. Aioli, di Stato in Venezia.