Genti d'arme della Repubblica di Venezia

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Il lusso nelle genti d’arme era giunto a tal segno che la repubblica nel sec. XVI non esitava a porvi dei limiti e a comminare peno abbastanza severe ai trasgressori. Così nel decreto del senato 25 settembre 1561 leggiamo: « Et sia aggionto alle parti che proibiscono le livree, che quelli homeni d’arme... che porteranno taglio o altro habito che non sia di semplice panno, ma che fosse o tutto o parte di seda et che ha vesso alcun sfratagli», se ben fusse dell 7 istesso panno, siano immediate condannati a perder uno quartier, et li vicecollaterali o altri che si attiveranno a dar li quartieri, che non li faranno retener detto quartier, debbano loro pagarlo del suo»( l ). In un'altra parte del 1562 è detto; « Sia dechiarito quanto alle livree che li conductieri.... vorranno dar nell’avvenire a quelli delle sue compagnie, siano de panno de lana et computando anche li pomicili non excieda el valor de ducati dodese, da esserli re tenuti a ducati due per quartiere, ne possa esserne data altra se non passati tre anni, sotto pena all! condottieri de cento ducati per uno che desseno et de cinquanta ducati per uno del li homini d’arme ohe la tolesseno contra l’ordine presente.... et la mità sia del I’accusator, qual sia tenuto secreto et l’altra mità de quello che farà l’essecutione» ( 2 ).

f 1) Arch. St. Venezia. Senato Terra. Reg. 43, c. 110. ( 2 ) Arch. St. Venezia. Senato Terra. Rcg. 44, c. 29.