Il Molise dalle origini ai nostri giorni

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Il feudo era un bene immobile rustico, urbano o misto capace di un reddito annuale di venti once di sei ducati ; e doveva al principe il servizio d’un milito e due soldati a cavallo, “ servientes Il mezzo feudo, il quarto di feudo, corrispondevano una prestazione in proporzione. Il servizio fendale, personale nelle prime origini dell’istituto, col volgere del tempo divenne convertibile in danaro a richiesta del titolare e per grazia sovrana ; ed infine si trasformò in servizio reale, mediante la prestazione pecuniaria detta “ adohamentum „ o H adoìmm „ ed in ultimo comunemente “ adhoa „ forse daH’adunamonto generale che veniva stabilito perchè ogni contribuente recasse la propria quota. Nell’epoca longobarda i titolari dei feudi ed i saffeudatari loro dipendenti, oltre la funzione feudale esercitavano direttamente o per delegati anche lo funzioni fiscali e giudiziarie, Ruggiero I, normanno, privò di siffatto carattere generico e cesareo i conduttori di feudi, e stabili funzionari speciali poi due rami anzidetto Questo audace ed energico provvedimento ripristinò le garanzie giuridiche, e segnò una grande battuta nel progresso civile delle nostre provinole pel sollievo che n' ebbero lo popolazioni. Alfonso I d’Aragona ritornò parzialmente all’antico, ed avendo “ per “ la sua sterminata liberalità, resi esausti tutti gli altri fonti, cominciò “ ad essere profuso anche delle più supreme regalie, che non doveano “ a verun patto divellersi dalla sua corona „ (91), e ripose in uso, nello investiture, la concessione della giurisdizione criminale. Questa consuetudine si protrasse fin’oltre la metà del secolo XYIII, allorché con R. R. 1° agosto 1759 venne decretato che la giustizia non sarebbe resa altrimenti che in nome del Re. * * * In ciascuna terra fendale vi era un “ Baglivo „ o “ Baialo „ il cui ufficio consisteva nel giudicare le cause civili cosi reali che personali (purché non feudali) e le contravvenzioni ; nel sorvegliare l’annona ; nel provvedere di tutela i pupilli ; neU’imporre l’assise sui principali generi di consumo, ece. Vi ora altresì un Capitano, o “ Camerlengo „ di nomina baronale, estraneo per nascita ed aderenze alla giurisdizione, nominato ad anno e confermabile. Esso teneva il comando degli armigeri baronali, sopraintendeva alle carceri locali, esercitava la polizia giudiziaria, ed era giudice in materia civile e penale nell’orbita di una ristretta competenza. Stava a capo della Corte, di cui facevano parte il Baglivo e il basso personale. Il Giustiziere era a capo della provincia. Pur non essendo un funzionario ambulante, non aveva sede stabile nel proprio circolo : ed infatti il Galanti ci fa sapere che nel nostro Contado, nel secolo XVI, la Corte del Giustiziere sedeva intercalatamele a Limosano, Boiano o Campobasso. Il Giustiziere presiedeva 1’ Udienza provinciale, coadiuvato da un giu-