Il Molise dalle origini ai nostri giorni

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dice e da un notaio (mastrodatti), e giudicava le cause civili e penali (non feudali): era giudice di appello alle sentenze delle Corti baronali : aveva competenza di condannare “ ad modum belli „ i ladroni che infestavano le macchie e le pubbliche strade : di destinare “ ad opus publicum „ la gente oziosa e dedita alla mala vita. Doveva altresì esercitare la sorveglianza e il controllo sulla gestione dei Capitani e dei Baglivi , od assolvere mansioni di tutela. I Giustizieri delle provinole dipendevano dal Gran Giustiziere, presidente della Magna Curia, la quale aveva sede in Palermo (capitale del Regno sotto i normanni), e nell’epoca sveva fu ambulanto, seguendo le peregrinazioni di Federico II e poi dì Re Manfredi. Nella Magna Curia si agitavano le cause civili e criminali , le cause fendali, le cause di appello alle sentenze delle Udienze provinciali , e quelle di lesa maestà. Tutti, senza distinzione di classi, erano soggetti alla Magna Curia. Carlo I d’Angiò fissò la propria sede in Napoli, e da tale epoca ebbe inizio la politica di accentramento nella capitale di tutta Tamministrazione delio Stato. Questo re, a cagione delle frequenti assenze dalla città, istituì la Corte del Vicario, così detta por esserne capo un membro della famiglia reale con funzioni di Vicario del Re ; onde per l’altezza del preside, la dottrina e nobiltà dei Consiglieri, la Corte del Vicario si rese superiore alla Magna Curia. Col tempo poi, Tuna Corte, invadendo le competenze dell’altra e viceversa, finirono con l’apparire gemelle, epperciò Alfonso I d’Aragona le fase in un sol corpo denominato la Gran Corte della Vicaria, composta di ordinari magistrati. Contro le sentenze della Gran Corte non aravi azione di appello, ma soltanto di ricorso al Re. No conseguiva che venivano rivolti al Re innumeri piati, che il Eo poi doveva sottoporro allo studio ed al giudizio di fidati consiglieri prima dì decretare ; epperò ben presto si vide la necessità di una Corte suprema di appello , allo scopo se non altro di avere una maggiore uniformità dì responsi. Ad ottenere l’intento, Alfonso I istituì il Sacro Reai Consiglio, presieduto dal re, o da un vicario, o da un delegato. Questo Tribunale è pur chiamato dagli autori “ Consiglio di S. Chiara „ per la lunga sede ch’ebbe nel monastero omonimo, oppure “ Corte Capuana „ per essere stato dal viceré di Toledo trasferito, nel 1540 in Castel Capuano, dove rimase fino alla sua abolizione. La R. Camera della Sommaria assorbì, a sua volta, l’antico Tribunale della R, Zecca o quello della Regìa Camera, o Corte della Sommaria ; e nel decorso del tempo, pur tenendo il secondo posto dopo il Consiglio di S. Chiara (Tribunale Supremo della giurisdizione ordinaria) lo pareggiò por eminenza e supremazia, ed in qualche circostanza parve perfino superarlo. Esso ora l’organo massimo deH’amrainistrazione finanziaria, o non meno che dal Consiglio predetto uscivano dalla R. Camera decisioni ed