Il Molise dalle origini ai nostri giorni

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II trattamento annuo dei Consiglieri di 3 3 era in. origino di 360 ducati, elevato poi a 540 (cioè lire 2295) nel 1816. Il Segretario Ceneraio era il principale collaboratore dell’ Intendente nell’amministrazione della provincia, contrassegnandone la firma in tutti gli atti pubblici ; di questi, autenticando le copie, e sostituendolo nelle funzioni in caso d’impedimento o di assenza. Superiore di grado ai Consiglieri , ora parificato al Sottintendente anello nel trattamento. Il Sottintendente era il capo del Distretto, agli ordini ed alla dipendenza dell’ Intendente. Il grado era diviso in tre classi, col rispettivo trattamento di 1100-1000-940 ducati. La Sottintendenza d’lsernia, forse perchè comprensiva d’ un maggior numero di Comuni, ora di 2 a classe ; quella di Larino di 3 a , Per effetto del R. D. 30 agosto 1816, il Sottintendente d’lsernia percepiva 1100 ducati (L. 4675), quello di Larino 1000 (L. 4250) : e per annuo assegno di spese d’ufficio, il primo 960 ducati (L. 4080) e il secondo 840 (L. 3570). Passiamo ora ad illustrare gli organi popolari, funzionanti sotto la diretta dipendenza del potere centrale. II Consiglio Deaerale della Provincia si adunava nel capoluogo della medesima, esi componeva nelle provinole di Ba classe quale la nostra di 15 membri, oltre il Presidente di nomina regia, scelto fra i “ proprietari „ idonei della provincia. Esisteva una lista di eleggibili scelti entro limiti precisi di censo, nella qualo i Decurionati sceglievano i candidati : il Sindaco trasmetteva al Sottintendente le proposte, e il Sottintendente all’lntendente, cui la nomina era deferita. La legge 12 dicembre 1816 alla Restaurazione dei Borboni modificò questa procedura, allungandola e rendendola più aulica. I Consiglieri Generali venivano nominati dal Re su terne proposte dai Decurionati, trasmesse postillato dal Sindaco al Sottintendente, rivedute da questi e spedite all’ Intendente, il quale le rimetteva a sua volta al Ministro degli Affari Interni con le debite osservazioni, e il Ministro faceva le proposto al Re. La terna, in ciascun Comune, veniva fatta nella lista degli eleggibili, aventi una rendita annuale imponibile non inferiore a 400 ducati. Con la leggo fondamentale i Consiglieri duravano in carica quattro anni, e dopo il quadriennio il Consiglio si rinnovava per metà. La riforma del 1816 stabiliva, invece, il rinnovamento del Consiglio per un quarto ogni anno ; e nessuno dei suoi membri poteva essere rieletto se non dopo trascorsi due anni. Lo funzioni di Consigliere Generale e di Consigliere Distrettuale erano incompatibili. Il Consiglio Generale si riuniva una volta l’anno, nel quinto giorno