Il Molise dalle origini ai nostri giorni

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l’amministrazione del medesimo, sotto la dipendenza e gli ordini del Sottintendente- Esecutore dello Stato discusso , era responsabile della gestione e tenuto a renderne conto nel gennaio di ogni anno innanzi a Decuriopato. Eseguiva e faceva eseguire nel Comune le leggi , i decreti, i regolamenti e gli ordini che gli venivano comunicati dal Sottintendente. Disponeva della forza interna o militare esistente nel Comune, prevenendone o ragguagliandone le autorità superiori. Era ufficiale dello stato civile, ed esercitava le funzioni di commissario di guerra, quante volto nei Comune non risiedesse un funzionario con tale incarico. Nei Comuni dove non risiedeva il Giudice di pace, il Sindaco per effetto del R. D. 14 settembre 1810 esercitava la polizia giudiziaria, limitata nelle azioni civili al valore di sei ducati, e nello contravvenzioni di polizia urbana e rurale alla pena di 24 ore di prigionia, ed alle multe ed indennizzi non eccedenti il valore di sei ducati. Nei Comuni non capoluoghi di circondario spettava al Sindaco di fare la prova generica e speciale dei delitti in materia di alto criminale, informandone però immediatamente il giudice. 11 Sindaco presiedeva il Decurionato, e le sue funzioni duravano un triennio, con facoltà di conferma pel triennio successivo : dopo del quale non poteva rivestire novellamente la funzione se non poi che fosse trascorso un intervallo di tre anni. Il Sindaco era esente dal pagamento della tassa di licenza di caccia. La sua nomina era subordinata allo stesso regime che si è detto pel Decurionato. Il Primo Eletto era alla immediazione del Sindaco , incaricato della pulizia urbana e rurale, formando atto delle contravvenzioni e provocandone — in veste di ministero pubblico —la punizione presso i Giudici di pace, o presso il Sindaco nei Comuni non sede del magistrato ordinario. Vigilava l'assisa, i pesi, le misuro, e nella flagranza poteva infliggere e far riscuotere le multe. Sostituiva il Sindaco in caso di assenza od impedimento. 11 Secondo Eletto suppliva il Primo Eletto , in caso come sopra, ma non aveva particolari funzioni. * * » Rimaneggiando la legislazione napoleonica del decennio , la legge organica dal 29 maggio 1817 sull'ordinamento giudiziario stabiliva in Napoli la Corte Suprema di Giustizia, nella cui giurisdizione erano compreso tutte le Gran Corti Civili e Criminali, e tutti i Tribunali del Regno, Era divisa in due Camere (oggi direbbesi Sezioni), una per le materie civili, l’altra per le penali : ciascuna giudicando col numero di nove votanti. li suo còmpito consisteva nel mantenere l’esatta osservanza delle