Il Molise dalle origini ai nostri giorni

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Il Tribunale civile gravi in ogni provincia. Giudicava in prima istanza tutte le cause personali, reali e miste, superiori alla competenza del Giudice di Circondario ; ed in appello lo costoro sentenze in materia civile. Giudicava altresì delle ricuso avverso ai Giudici stessi, e delie cause commerciali nello provinole - come il Molise nelle quali non eravi Tribunale di Commercio. Esso si componeva di mi Presidente, tre Giudici, un Procuratore Regio od un Cancelliere. 11 Presidente e il Procuratore Regio erano Giudici delle Gran Corti criminali in missione, cd avevano uno stipendio di 1300 ducati ed un’indennità di 100 ducati all'anno ; i Giudici 000 ducati ; il Cancelliere 400. In ogni capoluogo di Circondario vi ora il Regio Giudicato, retto da un Giudice detto “ di pace „ dal 1807 al 1811, o “ di circondario „ dal 1811 al 1861. Questo Giudice, a norme del R. D. 23 gennaio 1809, era nominato dal Re su proposta ministeriale, in base alla terna formata per ogni Governo o Circondario dall Intondente d’accordo coi Presidenti o Procuratori Regi della Gran Corto criminale e del Tribunale Civile. Tale terna ossi formavano dallo terne presentate dal Decurionato di ciascun comune della Circoscrizione. Siffatte cautele o riesamino rendevano frustranea, nella sostanza, la derivazione elettorale e popolare dell'eletto ; ma erano salve le apparenze, e il giudice passava per elettivo. Esso veniva nominato per un triennio, ed era confermabile indefinitamente : coadiuvato da un supplente (scelto fra i proprietari idonei del luogo) o da un Cancelliere. II Giudice era tale in materia civile, correzionale e di polizia, nonché ufficiale di polizia giudiziaria. In materia civile giudicava le cause di azioni reali o personali, inappellabilmente sino al valore di 20 ducati, ed appellabilmente sino al valore di 300 ducati. In materia correzionale c di semplice polizia giudicava le trasgressioni punibili con la detenzione di cinque giorni, o con una multa non maggiore di ducati sei. Inappellabili tutte le sentenze, in cui la pena non eccedeva la prigionia di tre giorni. In qualità di utfizialo di polizia giudiziaria era incaricato della prima istruzione in materia di alto criminale, prendendo notizie dei misfatti, ricevendo accuse e denunzie, rilevando le tracce dei delitti, ecc. Aveva facoltà di far© arrestare i colpevoli nella flagranza, come di spedire ordini di arresto contro i latitanti. I Giudici stessi, avevano infine 1’ obbligo di visitare, almeno in ogni trimestre, tutti i Comuni della circoscrizione, per esaminare da vicino e prender conto se i Sindaci adempivano con esattezza i propri doveri di uffiziali giudiziari, e per l’alta vigilanza della pubblica opinione o tranquillità. Lo stipendio ascendeva a 400, 300, 200 ducati, a seconda che la residenza fosse capoluogo di provincia, di distretto o di circondario ; e gli veniva corrisposto dai Comuni della giurisdizione, ciascuno conforme la quota determinata dal Ministro degli Interni.