Il Molise dalle origini ai nostri giorni

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cialmente rispetto all'erario, le cui entrate non solo erano più cospicue, ma avevano acquisito un carattere formale di consolidamento e di stabilità, nuovo del tutto. Non furono però nè lievi , nè fugaci le insistenze pel ripristino degli antichi monasteri; ed il governo, naturalmente incline al conservatorismo, non potè esimersi dal curaro 1’ ardua questione, alla cui soluzione offrirono propizio campo le trattative per un nuovo Concordato. Il Concordato del 16 febbraio 1818 fra la S. Sede, ed il Regno delle Due Sicilie, ebbe per negoziatori il Cardinale Consalvi od il ministro Luigi de Medici. Esso sopprimeva tutti i vescovadi aventi una rendita minore di 3000 ducati annui in beni fondi, netta deS pubblici pesi; di guisa che le diocesi che pel Concordato del 1741 erano 181 —vennero ridotte a 109. Questa soppressione di 22 diocesi era già prefissata tra gli articoli segreti del Concordato del 1741, e venne posta in atto con bolla di Pio VII pel 28 luglio 1818. Il Concordato del 1818 assegnava al Re il diritto di proposta dei titolari per le diocesi: al Pontefice quello di scrutinio e della consacrazione. Abrogava la prammatica del 1786; e stabiliva che lo case religiose, non potendosi tutte ripristinare, nondimeno “ verranno ripristinate in quel “ maggior numero, che sarà compatibile eo’ mezzi di dotazioni, e speciaì“ mento le case di quegli Istituti, che sono addetti alla istruzione della “ gioventù nella religione o nelle lettere, alla cura degli infermi, ed alla “ predicazione. “ I beni dei Regolari possidenti non alienati saranno con debita pro“ porzione ripartiti fra i Conventi da riaprirsi, senza avere alcun riguardo “ a titoli delle antiche proprietà, che in vigore del presente articolo tutti “ restano estinti. “ I locali religiosi non alienati, eccettuati quelli intieramente addetti “ ad usi pubblici, se per mancanza di mezzi non potranno ripristinarsi, “ formeranno parte del patrimonio regolare ; ed essendovi 1' utilità del “ detto patrimonio, potranno nuche alienarsi colla condizione che il prezzo “ che se no ritrarrà, debba surrogarsi in vantaggio del patrimonio rao“ desimo. “ Si aumenterà il numero dei conventi esistenti di religiosi osservanti, “ riformati, alcantarini e cappuccini, qualora le circostanze ed il bisogno “ delle popolazioni il richieggano Permetteva la vestizione dei novizi, e le monacazioni, o continuava il regime delle pensioni: ma riduceva la competenza del Poro Ecclesiastico alle sole questioni spirituali e correzionali: lo temporali (civili e criminali) erano devolute al magistrato ordinario, E non teneva parola delle immunità locali; senonchè il Clero foce tal chiasso, da indurre poi il governo a correggere 1’ omissione mercè decreti reali ed ordinanze ministeriali .