Il Molise dalle origini ai nostri giorni

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c non eli tale entità da suscitare la cupidigia dei cacciatori di doto. Perchè ? Sarà pure un pò l’avidità degli uomini; ma dobbiamo anche riconoscere che la “ toilette ~ femminile è divenuta troppa costosa, e il mònito che il Molière nel “ Tartuffe „ mette in bocca a quella vecchia brontolona di madama Pernelle non incontrerebbe oggi nemmeno l’approvazione dei mariti ; Quiconque à son mari veut plaire seulement, Ma bru, n’a pas besom de tant d‘a;justement. * * * La legge del 1816, poco diversa dalla precedente promulgata nei decennio , concorreva come abbiamo già detto a tener sommosse le popolazioni o tranquilla la vita cittadina; o durò insino al 1860 non turbata nel rigore della propria compagine, se non da poche e lievi modificazioni. Era una legge di coercizione, statuita sulla base del censo ed informata al più duro accentramento. I nullabbienti non avevano alcun diritto a partecipare sia pure indirettamente —ai pubblici negozi, pel vecchio motivo che non contribuivano alla formazione dell’Erario pubblico, quasi che nella nazione vi potessero essere elementi improduttivi o dal lato del Fisco inerti, e lo Stato fosse una qualunque Società ad azioni intestate. II Consiglio Generale (detto anche provinciale), il Consiglio Distrettuale, il Deeurionato, amministravano rispettivamente la Provincia, il Distretto e il Comune : la loro azione, peraltro, era più consultiva che deliberativa, troppo esteso c soverchiale essendo il freno dei poteri centrali. L'amministrazione dolio Stato, poi, non riguardava nò punto, nè poco, i cittadini, dipendendo nella sua integrità dalla volontà assoluta del Sovrano, per l’organo di ministri scelti dallo stesso fra i “ gros bonnets „ dell’alta burocrazia. Il principio odierno, che fa presso a poco d’ogni cittadino un eleggibile, non si era presentato alla mente ed all 7 esame del legislatore ; o piuttosto era stato scartato come pericoloso por le sue conseguenze. Gli uffici pubblici elettivi dipendevano dalla graduatoria censuaria, e col censo veniva implicitamente ad esser commisurata la capacità amministrativa. Per essere Consigliere provinciale occorreva una rendita personale annua accertata non minoro di 400 ducati, di 200 pei Consiglieri distrettuali, di 12 poi Decurioni. I Consiglieri provinciali e distrettuali erano di nomina regia, su proposta del Ministro deirinterno, al quale pervenivano le terne postillate dalrintendento. Questi, a sua volta, le aveva ricevute annotate dal Sottintendente, cui orano stato rimesse dal Sindaco in conformità dei risultati delle votazioni decurionali. Lunga e macchinosa procedura, che tarpava