Il Molise dalle origini ai nostri giorni

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Chiesa , non cosi pei beni patrimoniali dei chierici , soggetti a parziali tributi. Gli angioini estesero le immunità anche ai costoro beni, od il singolare trattamento venne quasi integralmente osservato dagli aragonesi, durante il cui dominio i feudi ecclesiastici non superavano la cifra di 43, dei quali 19 pertinenza dei Cassinesi. Questi feudi crebbero di numero nel lungo periodo vieeregnalo spagnuolo ed austriaco ; cosicché, instaurata la monarchia di Carlo 111 fu stimato che le Chiese possedevano i due terzi dell’intera proprietà libera e la più pregevole (266). L’ erario , incalzato dai nuovi bisogni, non riusciva a far fronte alle straordinarie esigenze dei tempi mutati , ed alle spese richieste pel novello e più razionale assetto allo Stato; onde fu mestieri chiamare a partecipare anche la Chiesa e il Cloro alla maggiore contribuzione, per assicurare alla nazione vantaggi reali o tangibili. A provvedere alla dura bisogna, un R. R. carolino del 9 aprile 1740 vietava la costruzione di nuovi monasteri e chiese; mentre fra la Corte di Napoli e la S. Sede erano già da tempo aperte trattative per la stipula di un Concordato, il quale avesse da regolare il trattamento giuridico e fiscale degli enti o delle persone ecclesiastiche , od insieme stabilire norme durevoli pei buoni rapporti fra Chiesa o Stato. Dopo lunghi negozi il Concordato venne conchiuso, e ratificato l’B giugno 1741. Quest’atto contrattuale riaffermò l’esenzione dalle imposte dei possessi sui beni delle parrocchie, dei seminari e degli ospedali; ma stabili per le chiose e gli istituti monastici di qualsiasi genere che i beni immobiliari, di cui si trovavano in possesso, fossero soggetti d’ora innanzi alla metà dei carichi gravanti sui beni laici, od al tributo intero i beni che acquistassero in prosieguo. I beni privati dei chierici vennero assoggettati al trattamento comune, ad eccezione di quelli posseduti a titolo di sacro patrimonio , variabile da 24 a 40 ducati annuali. Dopo tanti secoli di regime immunitario, la pillola era dura ad Inghiottirsi dal clero, senonchè il Tanucci provvide ad indorarla con convenevoli disposizioni procedurali, quali fra altre quella che i Vescovi potessero intervenire direttamente nella formazione dei catasti, all’esame delle rivele ecc., statuendo perfino che le esecuzioni reali contro gli ecclesiastici contumaci non avessero luogo senza il permesso scritto doli' Ordinario. Riconosceva inoltre, il Concordato, il Foro ecclesiastico nella sua pienezza, e le immunità locali ; od il giudice laico trovandosi noi caso di dover estrarre di chiesa taluno imputato che vi si fosse rifugiato, doveva premunirsi del permesso vescovile, incorrendo nel caso d" inadempienza nelle pone di violata immunità. A ridurre, infine, 1’ influenza del clero secolare e regolare, un R. R. del 3 agosto 1756 inibiva l’ampliamento delie chiese e dei monasteri senza il sovrano consentimento; e per impedire pericolose intrusioni straniere negli affari interni dello Stato, venne promulgata la prammatica del 28